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Il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), nella  Parte Quinta reca norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera generate da impianti e da attività che producono emissioni in atmosfera, prevedendo specifici iter autorizzatori per i gestori che intendono installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro.

Le Regioni, ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento atmosferico, controllano quindi le emissioni atmosferiche attraverso il rilascio di autorizzazioni che si suddividono in due specifici iter: secondo la procedura ordinaria (in via espressa) o secondo la procedura semplificata (in via generale).

Le prime Interessano tutte quelle attività che debbono richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 269 D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152: attraverso tali autorizzazioni la Provincia ottiene, fra l’altro,informazioni strettamente correlate alla salvaguardia ambientale, ovvero:

 il progetto dell’impianto contenente la specifica attività a cui l’impianto é destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;

il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l’impianto è destinato e l’indicazione del periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto;

una planimetria in cui siano evidenziate, oltre all’impianto, le costruzioni limitrofe e la loro altezza,

una planimetria generale dell’impianto in scala adeguata, nella quale siano individuate le aree occupate da ciascuna installazione produttiva o di servizio (ad es. forni, reattori, stoccaggi, cabine di verniciatura, generatori di calore, impianti di abbattimento, ecc.) e tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, sfiati, torce, aspirazioni da ambiente di lavoro, ecc.) contrassegnati da un numero progressivo.

Per le categorie di impianti di cui all’art. 272  e riportate nella parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, Alcune Regioni hanno  adottato delle apposite autorizzazioni di carattere generale, relative ad alcune specifiche categorie di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.

Le autorizzazioni  devono essere ottenute preventivamente alla realizzazione di un nuovo impianto, alla realizzazione di modifiche sostanziali od al trasferimento degli impianti in altro luogo.

Inoltre l’ufficio adotta  diffide, sospensioni, vieta la  prosecuzione e revoca autorizzazioni a seguito di accertamento di irregolarità nelle attività svolte dalle ditte autorizzate e non, da parte degli organi di controllo sia provinciali che esterni all’Ente.

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