Servizi


La CEDIS consulenze fornisce i seguenti servizi di Sorveglianza Sanitaria avvalendosi come Patnership  il  “Gruppo Check  Up Medical center:

Visite Mediche Periodiche effettuate da un Medico Competente, Specialista in Medicina del Lavoro, D.Lgs 81/2008.

Visita Medica Biennale / Quinquennale, Stesura di una Cartella Sanitaria e di rischio, Rilascio del Giudizio D’idoneità alla Mansione

Unità Mobili Polispecialistiche: Le Visite Mediche, si potranno effettuare direttamente presso la Sede che ci comunicherete, con gli Ambulatori Mobili, senza Alcun Costo Aggiuntivo per la vostra Azienda

Incarico del Medico Competente comprende:
Art: 25 del D.Lgs 81/2008

  • Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione deirischi, per la parte di competenza.
  • Programma ed effettua la Sorveglianza Sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocollisanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientificipiu’ avanzati;
  • Istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiornae custodisce, per le aziende sotto i 15 dipendenti.
  • Consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suopossesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, econ salvaguardia del segreto professionale;
  • Consegna al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria insuo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessita’ di conservazione;
  • Invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casiprevisti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delledisposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  • Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti.
  • Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
  • Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, alresponsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori perla sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata.
  • Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in basealla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita’ diversa dall’annuale deve esserecomunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione deirischi;
  • Partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sonoforniti con tempestivita’ ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l’insorgenza di effetti dannosi.Questo documento si riferisce agli attuali obblighi di legge sulla sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive e periodiche) dei lavoratori.
Sono escluse dall’obbligo di sorveglianza sanitaria le imprese che non occupano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati indipendentemente dal tipo di attività svolta.
L’impresa che occupi anche un solo lavoratore dipendente o equiparato (sono lavoratori equiparati ad esempio i soci e gli allievi) in attività per le quali la normativa prevede il controllo sanitario deve nominare il medico competente per eseguire la sorveglianza sanitaria.

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